ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        La materia della sicurezza nella pratica degli sport invernali interessa diverse amministrazioni statali, oltre a quelle regionali.
        Oltre ai Ministri co-proponenti, interessati per i riflessi sulle discipline regionali e sulla montagna (Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali) e sull'attività sportiva (Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive), il disegno di legge interessa:

            per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e vigilanza, i Ministeri dell'interno (pubblica sicurezza in generale e Polizia di Stato), della difesa (Arma dei carabinieri), dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza) e delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato);

            per gli aspetti della prevenzione infortuni, della raccolta dei dati statistici e dei requisiti minimi del personale che presta soccorso, il Ministero della salute;

            per gli aspetti relativi all'apparato sanzionatorio, il Ministero della giustizia.

        I riflessi su tali amministrazioni sono stati considerati nell'articolo 15 ai fini dell'individuazione delle amministrazioni che devono dare il concerto ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno previsto in tale disposizione.
        Per quanto riguarda le regioni e il loro coinvolgimento, si rinvia a quanto illustrato nella relazione.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        Si segnala, in particolare, l'esigenza di intervenire sul fronte della formazione. Campagne informative sono già previste dalla legge n. 363 del 2003. Con il rafforzamento delle misure di vigilanza, sarà necessario formare gli eventuali soggetti adibiti a tali compiti e a tale esigenza si darà risposta in sede di istituzione di nuove eventuali figure adibite all'attività di soccorso o vigilanza.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        Con il provvedimento in esame si intende perseguire i seguenti obiettivi:

            rafforzare la sicurezza nella pratica dello sci e degli altri sport invernali;

 

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            rafforzare a tale fine la prevenzione e la vigilanza e solo come ultima ipotesi le sanzioni;

            introdurre misure che in alcun modo possano essere avvertite come «penalizzanti» sotto il profilo turistico per gli operatori del settore;

            offrire a tutti gli utenti degli sport invernali un «prodotto più sicuro», nella convinzione che piste da sci «più sicure» possano costituire una ulteriore opportunità anche per lo sviluppo del settore.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        Il disegno di legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        La vigilanza viene introdotta come obbligo per i gestori degli impianti, che si possono avvalere di soggetti pubblici o privati mediante apposite convenzioni.
        Sotto il profilo organizzativo, dopo l'entrata in vigore delle modifiche proposte, si renderà necessario perfezionare da parte dei gestori l'organizzazione della vigilanza, attività distinta dal soccorso, e ciò avverrà sulla base delle indicazione contenute nel decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 15.

E) Aree di criticità.

        L'unica criticità potrebbe derivare dall'entrata in vigore delle modifiche a stagione invernale in corso di svolgimento, ma ciò attiene all'andamento dei lavori parlamentari e comunque gli aspetti innovativi relativi alla vigilanza saranno attuati attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale, che terrà conto di tale esigenza.

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

        Le misure introdotte e gli standard di sicurezza uniformi non potevano essere conseguiti autonomamente dalle singole regioni, come dimostrano le considerazioni già svolte sul diverso stato della disciplina a livello regionale.

G) Strumento normativo eventualmente più appropriato.

        Il rafforzamento della sicurezza è direttamente connesso con la vigilanza e con le sanzioni e per questo non è ipotizzabile un intervento di tipo diverso dalla modifica della legge n. 363 del 2003.